Art. 1319 Promozioni per i trattenuti o richiamati in servizio 1. Il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o civile, trattenuto o richiamato in servizio, puo' conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, ciascuna delle quali dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente. 2. Al personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e che fruisca di assegno di superinvalidita', puo' essere conferita una quarta promozione se sono trascorsi cinque anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1. 3. Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi delle disposizioni del presente capo non puo' essere superiore a quattro; non e' consentito in ogni caso il superamento del grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.
Nota all'art. 1319: - Per la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'art. 713.