Art. 1319
        Promozioni per i trattenuti o richiamati in servizio

1.  Il  personale  militare  iscritto  nel ruolo d'onore, decorato al
valor  militare  o  civile, trattenuto o richiamato in servizio, puo'
conseguire  fino  a  tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto
del  trattenimento  o  del richiamo in servizio, ciascuna delle quali
dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente.
2.  Al  personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla
tabella  A  annessa  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
dicembre  1978, n. 915, e che fruisca di assegno di superinvalidita',
puo'  essere conferita una quarta promozione se sono trascorsi cinque
anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1.
3.  Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi
delle  disposizioni  del  presente  capo  non puo' essere superiore a
quattro;  non  e'  consentito  in  ogni caso il superamento del grado
massimo previsto per il ruolo di appartenenza.
 
          Nota all'art. 1319:
             -  Per  la  tabella  A annessa al decreto del Presidente
          della  Repubblica  23  dicembre  1978, n. 915, si vedano le
          note all'art. 713.