Art. 132 
Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto 
 
1. Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare,
ai sensi dell'articolo 118 ed esercita, in tale ambito,  le  seguenti
competenze: 
a) concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari  e
logistici  della  Forza  armata,  all'applicazione  delle  norme  del
diritto  internazionale  marittimo  e  all'esercizio  della   polizia
militare; 
b) presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie  alle
operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia
gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini
in  congedo  illimitato;   compie   le   operazioni   inerenti   alla
mobilitazione della Forza armata; 
c) adempie ogni altra attivita' a  supporto  della  Forza  armata  in
coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in
esso richiamata. 
2. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia  costiera  concorre,
in particolare, nell'ambito  della  Forza  armata,  allo  svolgimento
delle seguenti attivita': 
a) assicurare la difesa dello Stato mediante: 
1) la  protezione  delle  unita'  navali  e  delle  installazioni  di
interesse militare; 
2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera; 
3) il supporto logistico alle  forze  navali  nazionali  e  Nato  nei
sorgitori dove non e' presente un'Autorita' della Marina militare; 
4) l'esercizio della funzione di presidio militare  su  delega  degli
Alti comandi periferici della Marina militare; 
5) la partecipazione di uomini e mezzi sia alle  attivita'  presso  i
centri di addestramento della Marina militare sia alle  esercitazioni
aeronavali; 
6) il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con  le
primarie esigenze di servizio; 
b) realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante: 
1)  la  partecipazione  alle  missioni  di  embargo  disposte   dagli
organismi internazionali  preposti,  attraverso  il  controllo  e  le
ispezioni di unita' mercantili; 
2) la partecipazione al  dispositivo  navale  di  sorveglianza  delle
coste e delle acque interne di  Paesi  terzi  a  seguito  di  accordi
internazionali; 
3)  lo  svolgimento  di  operazioni  di  interdizione  di   carattere
internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione
dei servizi portuali e dei trasporti marittimi; 
4) l'attivita' di  formazione  e  di  addestramento  degli  equipaggi
appartenenti a marine estere; 
c) supportare  l'organo  cartografico  di  Stato  (IIMM)  per  quanto
concerne la documentazione nautica; 
d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla
difesa  dei  porti,  delle  installazioni  militari  e  del  naviglio
mercantile  indicati  nel  regolamento,  nonche'  gli  altri  compiti
assegnati alla Marina militare. 
3. Gli uffici periferici del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -
Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti  alla  Marina
militare, dai Comandi in capo di dipartimento  militare  marittimo  e
dai Comandi militari marittimi autonomi di zona.