Art. 132 Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto 1. Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare, ai sensi dell'articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze: a) concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare; b) presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata; c) adempie ogni altra attivita' a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata. 2. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera concorre, in particolare, nell'ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) assicurare la difesa dello Stato mediante: 1) la protezione delle unita' navali e delle installazioni di interesse militare; 2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera; 3) il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non e' presente un'Autorita' della Marina militare; 4) l'esercizio della funzione di presidio militare su delega degli Alti comandi periferici della Marina militare; 5) la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attivita' presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali; 6) il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio; b) realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante: 1) la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unita' mercantili; 2) la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali; 3) lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione dei servizi portuali e dei trasporti marittimi; 4) l'attivita' di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere; c) supportare l'organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica; d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel regolamento, nonche' gli altri compiti assegnati alla Marina militare. 3. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona.