Art. 1320
                        Forma di avanzamento

1.  L'avanzamento  di  cui  all'articolo 1319 ha luogo ad anzianita',
senza  che  occorra  determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal
requisito dell'idoneita' fisica.
2.  Il  personale  giudicato  idoneo  e' promosso senza iscrizione in
quadro  di  avanzamento,  con  anzianita' corrispondente alla data di
compimento di ognuno dei quinquenni di cui all'articolo 1319.