Art. 1320 Forma di avanzamento 1. L'avanzamento di cui all'articolo 1319 ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita' fisica. 2. Il personale giudicato idoneo e' promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianita' corrispondente alla data di compimento di ognuno dei quinquenni di cui all'articolo 1319.