Art. 1321
                              Qualifica

1.  E'  istituita  la  qualifica di primo capitano o primo tenente di
vascello per i capitani e gradi corrispondenti.
2.  La  qualifica di primo capitano e corrispondente non influisce in
alcun  modo  sull'anzianita'  di  grado  nei  rapporti  gerarchici  e
disciplinari  se  non  in  quanto  manifesta  l'anzianita'  di  grado
dell'ufficiale.
3.  Ai  primi  capitani  e  qualifiche  corrispondenti possono essere
attribuiti incarichi del grado superiore.