Art. 1321 Qualifica 1. E' istituita la qualifica di primo capitano o primo tenente di vascello per i capitani e gradi corrispondenti. 2. La qualifica di primo capitano e corrispondente non influisce in alcun modo sull'anzianita' di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari se non in quanto manifesta l'anzianita' di grado dell'ufficiale. 3. Ai primi capitani e qualifiche corrispondenti possono essere attribuiti incarichi del grado superiore.