Art. 1323 Attribuzione della qualifica di luogotenente ai primi marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. I primi marescialli, se sono trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado rivestito, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059. Agli stessi, se idonei, e' attribuita la qualifica di <<luogotenente>> secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado. 2. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di <<luogotenente>>. In relazione alle esigenze funzionali e ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, e' stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice.