Art. 1323 
Attribuzione della qualifica di  luogotenente  ai  primi  marescialli
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
                              militare 
 
1. I  primi  marescialli,  se  sono  trascorsi  quattordici  anni  di
permanenza nel grado  rivestito,  sono  valutati  secondo  i  criteri
stabiliti dall'articolo 1059. Agli stessi, se idonei,  e'  attribuita
la qualifica di <<luogotenente>> secondo la graduatoria di  merito  a
decorrere dal giorno successivo al compimento del  quindicesimo  anno
di permanenza nel grado. 
2. Con decreto  dirigenziale  sono  determinate  al  31  dicembre  di
ciascun anno le aliquote di  valutazione  dei  primi  marescialli  da
valutare per l'attribuzione della qualifica di  <<luogotenente>>.  In
relazione alle esigenze funzionali e  ordinative  di  ciascuna  Forza
armata, con decreto del Ministro della difesa, e' stabilito il numero
delle qualifiche da attribuire, che comunque  non  deve  superare  la
misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti
dal presente codice.