Art. 1324 
Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli  aiutanti
                      dell'Arma dei carabinieri 
 
  1. I marescialli aiutanti che hanno maturato ovvero  maturano,  nel
corso dell'anno, quindici anni di  anzianita'  di  grado  e  che  nel
triennio  precedente  hanno  ottenuto,   in   sede   di   valutazione
caratteristica, la qualifica di <<eccellente>> o giudizio equivalente
e  nell'ultimo  biennio   non   hanno   riportato   alcuna   sanzione
disciplinare piu' grave del <<rimprovero>> e  non  si  trovano  nelle
condizioni di cui all'articolo  1325,  sono  ammessi  alla  procedura
selettiva  per  titoli  per  il  conferimento  della   qualifica   di
luogotenente. 
  2. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma  1,
il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei  titoli
valutabili, tra i quali assume  rilevanza  preferenziale  il  comando
della  stazione  territoriale,  i  punteggi  minimi  e   massimi   da
attribuire a ciascuno di  essi,  la  composizione  della  commissione
esaminatrice nonche'  le  ulteriori  procedure,  sono  stabilite  con
decreto ministeriale emanato  su  proposta  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri e pubblicato  sul  Giornale  Ufficiale  del
Ministero della difesa. 
  3. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente e' stabilito
in misura non superiore a 1/22 dell'organico del grado stabilito  dal
presente codice. 
  4. Il conferimento  della  qualifica  decorre,  anche  con  effetto
retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1°
gennaio di ogni anno.