Art. 1324 Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri 1. I marescialli aiutanti che hanno maturato ovvero maturano, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianita' di grado e che nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di <<eccellente>> o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non hanno riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del <<rimprovero>> e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1325, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente. 2. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 1, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. 3. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente e' stabilito in misura non superiore a 1/22 dell'organico del grado stabilito dal presente codice. 4. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.