Art. 1326
                             Definizione

1.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente capo, si applicano nel
periodo  che  ha  inizio  con la data di dichiarazione dello stato di
guerra  o di grave crisi internazionale e che termina col 31 dicembre
dell'anno  in cui e' dichiarata la cessazione dello stato di guerra o
della grave crisi internazionale.
2.  Continuano  ad  applicarsi le norme contenute nei capi precedenti
del  presente  titolo,  salvo quanto stabilito dalle disposizioni che
seguono.