Art. 1327
                   Generale e gradi corrispondenti

1.  Al  generale  di  corpo  d'armata, all'ammiraglio di squadra e al
generale  di  squadra  aerea,  in servizio permanente effettivo, puo'
essere   conferito,  rispettivamente,  il  grado  di  generale  o  di
ammiraglio, prescindendo dall'ordine di anzianita'.
2.  Il  conferimento del grado suddetto e' effettuato con decreto del
Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro della difesa,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.