Art. 1328 
                        Aiutante di battaglia 
 
1.  Ai  sottufficiali,  ai  graduati  e   ai   militari   di   truppa
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,   dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri, per azioni compiute in guerra o
in grave crisi internazionale, puo'  essere  conferito  il  grado  di
aiutante di battaglia. 
2. Il grado di aiutante di battaglia e' superiore al grado  di  primo
maresciallo e corrispondenti. 
3. Il grado  di  aiutante  di  battaglia  si  conserva  anche  se  e'
dichiarata la cessazione dello stato  di  guerra  o  di  grave  crisi
internazionale. 
4. Agli aiutanti di battaglia non provenienti dal servizio permanente
puo'  essere  eccezionalmente  concesso  il  passaggio  in   servizio
permanente per merito di guerra.