Art. 1334
                       Ufficiali della riserva

1.  Gli  ufficiali  della  riserva,  richiamati  in servizio, possono
conseguire   promozioni,   prescindendo  dalle  limitazioni  indicate
nell'articolo  1270.  L'avanzamento  ha  luogo  ad anzianita', con le
stesse   norme   che   regolano   l'avanzamento  degli  ufficiali  in
ausiliaria.
2.   Gli  ufficiali  della  riserva  di  complemento,  richiamati  in
servizio,  possono  conseguire promozioni ad anzianita' con le stesse
norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento.