Art. 1337
                   Promozione per merito di guerra

1. La promozione per merito di guerra e' conferita al militare che in
combattimento, in situazioni particolarmente complesse, ha esercitato
l'azione  di  comando  in  modo eccezionale, dimostrando di possedere
tutte le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni del grado
superiore.
2.  Ai fini della promozione per merito di guerra non e' richiesto il
compimento  di  periodi  di  comando,  di attribuzioni specifiche, di
servizio presso reparti, di imbarco.
3.  La  promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti,
dalla data del fatto che la determino'.
4.  La  promozione  si effettua anche se non esista vacanza nel grado
superiore.