Art. 134 Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera: a) esercita le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso; b) svolge, in regime di avvalimento, le attivita' a esso conferite nei settori riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche: a) svolge la funzione generale di Autorita' marittima ai sensi del codice della navigazione; b) ferme restando le attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, e' competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del codice della navigazione, di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonche' delle relative attivita' di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali. 3. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie: a) comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorita' di sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203; b) polizia nei porti e in corso di navigazione; c) sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del codice della navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del predetto codice, sulle navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale; d) polizia marittima; e) demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia amministrativa; f) personale marittimo; g) regime amministrativo della nave; h) diporto nautico; i) soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne; l) autorita' portuale nei porti in cui non e' istituita un'Autorita' portuale; m) servizi tecnico - nautici; n) sicurezza delle attivita' lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; o) attivita' ispettiva in funzione di Port State Control Flag State, rispettivamente ai sensi delle direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche; p) indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilita' in linea con la previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonche' ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28; q) responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamenti da combustibile delle navi; r) altre materie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni.
Note all'art. 134: - Il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della L. 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 1994, n. 281, e' il seguente: «1. Al fine dell'organizzazione prevista dal capitolo 2 e in conformita' della terminologia specificata nel capitolo 1 dell'allegato, si stabilisce che: a) il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e' l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center); ». - Il testo degli articoli 69, 70, 81, 82 e 830 del codice della navigazione e' il seguente: «Art. 69 (Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi). - L'autorita' marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione ne' possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorita' che possano utilmente intervenire. Quando l'autorita' marittima non puo' tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorita' comunale.». «Art. 70 (Impiego di navi per il soccorso). - Ai fini dell'articolo precedente, l'autorita' marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi. Le indennita' e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.». «Art. 81 (Altre attribuzioni di polizia). - Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze.». «Art. 82 (Disordini nei porti e sulle navi). - Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, l'autorita' di pubblica sicurezza che interviene ne informa immediatamente quella marittima. Se l'autorita' di pubblica sicurezza non puo' tempestivamente intervenire, l'autorita' marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l'ordine, richiedendo ove sia necessario l'intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate, e dandone immediato avviso all'autorita' di pubblica sicurezza, nonche', quando si tratti di nave straniera, all'autorita' consolare dello Stato di cui la nave batte la bandiera.». «Art. 830 (Incidenti aeronautici in mare). - Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, l'autorita' che ne ha notizia informa immediatamente l'autorita' marittima, sede di organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi prestati, nonche' ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi accertamenti e le incombenze di competenza.». - La legge 28 dicembre 1989, n. 422 (Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1990, n. 6. - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203 (Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261. - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101. - Le direttive 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale e dell'Unione europea del 28 maggio 2009, n. L 131. - La direttiva 106/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2002, n. L 19. - Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 (Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2001, n. 50.