Art. 134 
Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e
                            dei trasporti 
 
1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera: 
a) esercita le competenze relative alle materie del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per cui la legge e altre  disposizioni
normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso; 
b) svolge, in regime di avvalimento, le attivita'  a  esso  conferite
nei settori riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti,
la navigazione e i sistemi informativi  e  statistici  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
2. Nell'ambito delle funzioni di cui  al  comma  1,  il  Corpo  delle
capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera,  attraverso  le  proprie
articolazioni periferiche: 
a) svolge la funzione generale di Autorita' marittima  ai  sensi  del
codice della navigazione; 
b)  ferme  restando  le  attribuzioni  in  materia  di  coordinamento
generale dei servizi di soccorso marittimo, di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  28
settembre 1994, n. 662, e' competente per l'esercizio delle  funzioni
di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli  69,  70  e
830 del codice  della  navigazione,  di  disciplina,  monitoraggio  e
controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione  e  del
trasporto marittimo, nonche' delle relative attivita' di vigilanza  e
controllo, ai sensi del codice  della  navigazione,  della  legge  28
dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali. 
3. Il Corpo delle capitanerie di porto -  Guardia  costiera  esercita
ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie: 
a) comando dei porti ed esercizio  delle  funzioni  di  Autorita'  di
sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 203; 
b) polizia nei porti e in corso di navigazione; 
c) sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai  sensi
dell'articolo 81 del codice della navigazione e, nei termini previsti
dall'articolo 82 del predetto codice, sulle navi in porto e in  corso
di navigazione nel mare territoriale; 
d) polizia marittima; 
e) demanio marittimo ed esercizio  dei  relativi  poteri  di  polizia
amministrativa; 
f) personale marittimo; 
g) regime amministrativo della nave; 
h) diporto nautico; 
i) soccorso e polizia di sicurezza  della  navigazione  nei  laghi  e
nelle acque interne; 
l) autorita' portuale nei porti in cui non e' istituita  un'Autorita'
portuale; 
m) servizi tecnico - nautici; 
n) sicurezza delle attivita' lavorative nei porti e a bordo di  navi,
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
o) attivita' ispettiva in funzione di Port State Control Flag  State,
rispettivamente ai sensi delle  direttive  2009/16/CE,  2009/15/CE  e
106/2001/CE e successive modifiche; 
p)  indagini  e  inchieste  sui  sinistri  marittimi   al   fine   di
individuarne cause, circostanze e responsabilita'  in  linea  con  la
previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di
esecuzione, nonche' ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 28; 
q) responsabilita' civile  per  i  danni  dovuti  a  inquinamenti  da
combustibile delle navi; 
r) altre materie previste dal codice della navigazione e dalle  altre
leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni. 
 
          Note all'art. 134:
             -  Il  testo  del  comma  1, lettera a), dell'art. 3 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
          n.  662  (Regolamento di attuazione della L. 3 aprile 1989,
          n.    147,    concernente    adesione    alla   convenzione
          internazionale  sulla  ricerca ed il salvataggio marittimo,
          adottata  ad  Amburgo  il 27 aprile 1979), pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  1°  dicembre  1994, n. 281, e' il
          seguente:
             «1.  Al fine dell'organizzazione prevista dal capitolo 2
          e   in   conformita'  della  terminologia  specificata  nel
          capitolo 1 dell'allegato, si stabilisce che:
              a)  il  Comando generale del Corpo delle capitanerie di
          porto    e'   l'organismo   nazionale   che   assicura   il
          coordinamento  generale  dei  servizi di soccorso marittimo
          (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center);
          ».
             -  Il  testo  degli  articoli  69,  70, 81, 82 e 830 del
          codice della navigazione e' il seguente:
             «Art.  69 (Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi). -
          L'autorita'  marittima,  che  abbia  notizia di una nave in
          pericolo  ovvero  di un naufragio o di altro sinistro, deve
          immediatamente  provvedere al soccorso, e, quando non abbia
          a disposizione ne' possa procurarsi i mezzi necessari, deve
          darne  avviso  alle  altre  autorita' che possano utilmente
          intervenire.   Quando   l'autorita'   marittima   non  puo'
          tempestivamente    intervenire,   i   primi   provvedimenti
          necessari sono presi dall'autorita' comunale.».
             «Art.  70  (Impiego  di navi per il soccorso). - Ai fini
          dell'articolo   precedente,  l'autorita'  marittima  o,  in
          mancanza,  quella comunale possono ordinare che le navi che
          si  trovano  nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro
          disposizione  con  i relativi equipaggi. Le indennita' e il
          compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e
          ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.».
             «Art.   81   (Altre   attribuzioni  di  polizia).  -  Il
          comandante  del porto provvede per tutto quanto concerne in
          generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo
          e delle relative adiacenze.».
             «Art.  82  (Disordini nei porti e sulle navi). - Qualora
          si  verifichino  avvenimenti  che  possano turbare l'ordine
          pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo
          ovvero  sulle  navi  che  si trovano in porto o in corso di
          navigazione  nel mare territoriale, l'autorita' di pubblica
          sicurezza  che  interviene ne informa immediatamente quella
          marittima.  Se  l'autorita'  di pubblica sicurezza non puo'
          tempestivamente   intervenire,  l'autorita'  marittima  del
          luogo  provvede nei casi di urgenza a ristabilire l'ordine,
          richiedendo  ove  sia  necessario  l'intervento della forza
          pubblica  o,  in  mancanza,  delle  forze armate, e dandone
          immediato   avviso  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,
          nonche',  quando si tratti di nave straniera, all'autorita'
          consolare dello Stato di cui la nave batte la bandiera.».
             «Art.  830 (Incidenti aeronautici in mare). - Qualora si
          verifichi  un incidente ovvero un inconveniente aeronautico
          in   mare,   l'autorita'   che   ne   ha   notizia  informa
          immediatamente  l'autorita'  marittima,  sede  di organismo
          preposto  al  soccorso  marittimo  ai sensi del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28  settembre  1994, n. 662,
          l'ENAC  e  l'Agenzia  nazionale  per la sicurezza del volo.
          L'organismo  preposto  al  soccorso  marittimo provvede, ai
          sensi  e  secondo  le  modalita' del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni
          di  ricerca  e  salvataggio delle persone ed invia apposito
          rapporto   sugli   interventi  effettuati  e  sui  soccorsi
          prestati,   nonche'   ogni   utile   elemento,  all'ENAC  e
          all'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  del  volo per i
          relativi accertamenti e le incombenze di competenza.».
             -  La  legge  28  dicembre  1989,  n.  422  (Ratifica ed
          esecuzione  della  convenzione per la repressione dei reati
          diretti  contro  la  sicurezza della navigazione marittima,
          con  protocollo per la repressione dei reati diretti contro
          la  sicurezza  delle  installazioni fisse sulla piattaforma
          intercontinentale,  firmata  a  Roma  il  10  marzo 1988, e
          disposizioni   penali  in  materia  di  delitti  contro  la
          sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni
          fisse  sulla  piattaforma continentale) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1990, n. 6.
             -  Il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  203
          (Attuazione   della   direttiva   2005/65/CE   relativa  al
          miglioramento  della sicurezza nei porti) e' pubblicato nel
          supplemento   ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale  del  9
          novembre 2007, n. 261.
             -   Il   decreto   legislativo  9  aprile  2008,  n.  81
          (Attuazione  dell'articolo  1 della legge 3 agosto 2007, n.
          123,  in  materia  di tutela della salute e della sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro),  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale del 30 aprile 2008, n.
          101.
             -  Le  direttive 2009/16/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  23  aprile 2009 , relativa al controllo da
          parte  dello  Stato  di approdo e 2009/15/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa alle
          disposizioni  ed  alle  norme  comuni per gli organismi che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e   per   le  pertinenti  attivita'  delle  amministrazioni
          marittime   sono  pubblicate  nella  Gazzetta  ufficiale  e
          dell'Unione europea del 28 maggio 2009, n. L 131.
             -  La direttiva 106/2001/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva
          95/21/CE  del  Consiglio  relativa  all'attuazione di norme
          internazionali  per la sicurezza delle navi, la prevenzione
          dell'inquinamento  e  le  condizioni  di vita e di lavoro a
          bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che
          navigano  nelle  acque  sotto  la giurisdizione degli Stati
          membri  (controllo  dello  Stato  di approdo) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio
          2002, n. L 19.
             -   Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28
          (Attuazione   della  direttiva  1999/35/CE  relativa  a  un
          sistema   di   visite   obbligatorie   per  l'esercizio  in
          condizioni  di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di
          unita'  veloci  da  passeggeri  adibiti a servizi di linea,
          nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
          marittimi)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 1°
          marzo 2001, n. 50.