Art. 1340
          Avanzamento per merito di guerra degli ufficiali

1.  L'ufficiale  al  quale  e'  conferito l'avanzamento per merito di
guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, e' compreso in
aliquota  di  ruolo di pari grado gia' valutati per l'avanzamento, se
ha  compiuto  i  periodi  di  comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio  presso  reparti,  di  imbarco,  di cui all'articolo 1329, o
eventualmente  il periodo di servizio di cui all'articolo 1333, comma
2,  e' valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta
la  valutazione  e'  effettuata  in  occasione della formazione della
prima  graduatoria  successiva  al  conferimento dell'avanzamento per
merito di guerra.
2.  L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo
ad  anzianita',  se  giudicato  idoneo  e gia' raggiunto dal turno di
promozione,  e'  promosso  anche  se  non  esiste  vacanza  nel grado
superiore,   con  l'anzianita'  che  gli  compete  secondo  il  posto
conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo.
3.  L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo
a scelta, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui
sarebbe stato promosso, qualora tale punto gli fosse stato attribuito
in  una  precedente  graduatoria,  e'  promosso  anche  se non esista
vacanza  nel  grado  superiore,  con l'anzianita' che gli compete. La
promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno
cui  si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale
e' stato valutato.
4. L'ufficiale che non ha ancora compiuto i periodi indicati al comma
1,  e'  valutato  dopo  che li ha ultimati, ma e' considerato come se
avesse  compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisi' il titolo
all'avanzamento per merito di guerra.
5.   All'ufficiale   non   puo'  comunque  essere  attribuita,  nella
promozione,  anzianita'  anteriore  alla  data in cui ha acquisito il
titolo.