Art. 1341
                              Proposte

1.  Le  proposte  di promozione e di avanzamento per merito di guerra
sono  formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze il militare
si   e'  distinto,  e  sono  corredate  dei  pareri  delle  autorita'
gerarchiche.
2. Dette proposte sono trasmesse al Ministero non oltre il termine di
tre  mesi,  rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data
conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione
o  svolgimento  il militare dette contributo, o, eccezionalmente, nel
caso  di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore,
non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa.
3.  Sulle  proposte  decide  il  Ministro,  previo parere favorevole,
espresso  a  unanimita'  di  voti,  della  competente  commissione di
avanzamento.  Il  decreto  con  il quale e' conferita la promozione o
l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.