Art. 1342 
                   Militari in servizio permanente 
 
1. Per ogni militare in servizio permanente  reduce  da  prigionia  o
ipotesi equiparate, il Ministro, constatata la posizione  sia  penale
sia disciplinare in rapporto al  fatto  della  cattura,  dichiara  se
nulla osta alla valutazione per l'avanzamento. 
2. Il militare non valutato o non promosso  a  norma  degli  articoli
articolo 1051 e 1073 perche' in aspettativa per prigionia di guerra o
ipotesi  equiparate,  se  ottiene  il  nulla  osta,  e'  valutato   o
nuovamente valutato, compiuti i prescritti  periodi  di  comando,  di
attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco e, se
appartiene a grado per il quale non  sono  richiesti  detti  periodi,
deve aver prestato nel grado almeno sei mesi di  effettivo  servizio.
Se l'avanzamento ha luogo  a  scelta,  il  militare  e'  valutato  in
occasione della formazione  della  prima  graduatoria  successiva  al
rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento  dei  periodi
anzidetti. All'ufficiale si applicano le  disposizioni  dell'articolo
1085, comma 2, lettere a) e b). 
3. Analogamente si provvede nei riguardi  del  militare  in  servizio
permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma 2, risulti  nel
nuovo grado gia' raggiunto dal turno  di  avanzamento,  ma  la  nuova
promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati. 
4. Per l'avanzamento del militare reduce da prigionia  si  continuano
ad applicare le disposizioni degli articoli 1329  e  1331,  comma  1,
anche  se  e'  cessato  il  tempo  di  guerra  o   di   grave   crisi
internazionale, quando tali disposizioni hanno avuto applicazione per
i pari grado con i quali il militare avrebbe dovuto essere valutato o
promosso.