Art. 1345
                    Funzioni del grado superiore

1.  In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per sopperire
a  temporanee  deficienze  organiche  o  a  deficienze  derivanti  da
temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilita' di
ufficiali  comunque sprovvisti di impiego possono essere conferite le
funzioni  del grado superiore all'ufficiale che nel proprio grado, ha
compiuto  i  periodi  di  comando,  di  attribuzioni  specifiche,  di
servizio   presso   reparti,   di   imbarco,   prescritti   ai   fini
dell'avanzamento,   e  che  e'  destinato  a  unita',  enti,  reparti
impiegati in operazioni di guerra o approntati per tali operazioni.
2.  Le  funzioni  del  grado superiore sono conferite con decreto del
Ministro.   Esse   sono   revocate  se  viene  meno  la  ragione  del
conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilita'.
3.  L'ufficiale  al  quale  sono  conferite  le  funzioni  del  grado
superiore  ha  diritto  a  tutti  gli assegni e le indennita' di tale
grado  ed  e'  considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito
del  grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni
del  grado  superiore  e'  valido  ai  fini dell'avanzamento al grado
superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, se
e'  stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei
periodi indicati dal presente codice.