Art. 1347
                             Obbedienza

1.  L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale
degli  ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformita'
al giuramento prestato.
2.  Il  dovere  dell'obbedienza  e'  assoluto,  salvo  i limiti posti
dall'articolo 1349, comma 2 e dall'articolo 729 del regolamento.