Art. 1350
Condizioni  per  la  applicazione  delle  disposizioni  in materia di
                             disciplina

1. I militari sono tenuti all'osservanza delle norme sulla disciplina
militare  e  sui  limiti all'esercizio dei diritti, dal momento della
incorporazione  a  quello della cessazione dal servizio attivo, ferma
restando la disciplina dettata per il personale in congedo.
2.  Le  disposizioni  in materia di disciplina militare, si applicano
nei  confronti  dei  militari  che  si  trovino in una delle seguenti
condizioni:
a) svolgono attivita' di servizio;
b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
c) indossano l'uniforme;
d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari
o  si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come
tali.
3.  Quando  non  ricorrono  le  suddette  condizioni, i militari sono
comunque  tenuti  all'osservanza  delle disposizioni del codice e del
regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato,
al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni
militari, in conformita' alle vigenti disposizioni.
4.  Le  attribuzioni conferite al Ministro della difesa in materia di
disciplina  militare,  per  quel  che  concerne  i Corpi armati dello
Stato,  sono  devolute,  ai  sensi  dei  rispettivi  ordinamenti,  ai
Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.