Art. 1355
       Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari

1.  Le  sanzioni  disciplinari  sono  commisurate al tipo di mancanza
commessa e alla gravita' della stessa.
2.  Nel  determinare  la  specie  ed  eventualmente  la  durata della
sanzione   sono   inoltre   considerati   i  precedenti  di  servizio
disciplinari,  il  grado,  l'eta',  e  l'anzianita'  di  servizio del
militare che ha mancato.
3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:
a) intenzionali;
b) commesse in presenza di altri militari;
c) commesse in concorso con altri militari;
d) ricorrenti con carattere di recidivita'.
4.  Nel  caso  di  concorso  di piu' militari nella stessa infrazione
disciplinare  e' inflitta una sanzione piu' severa al piu' elevato in
grado o, a parita' di grado, al piu' anziano.
5.  Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante
piu'  trasgressioni  commesse da un militare, anche in tempi diversi,
e'  inflitta  un'unica  punizione  in relazione alla piu' grave delle
trasgressioni  e  al comportamento contrario alla disciplina rivelato
complessivamente dalla condotta del militare stesso.