Art. 1356 Militari tossicodipendenti, alcooldipendenti e assuntori di sostanze dopanti 1. In deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, della legge 30 marzo 2001, n. 125 e della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ai militari tossicodipendenti, alcol-dipendenti o che assumono sostanze dopanti, si applicano le disposizioni di stato in materia di idoneita', di sospensione dal servizio e di disciplina.
Note all'art. 1356: - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990, n. 255. - La legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2001, n. 90. - La legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2000, n. 294.