Art. 136
Esercizio  di  funzioni  dipendenti  dal  Ministero  delle  politiche
                  agricole, alimentari e forestali

1.  Il  Corpo  delle  capitanerie di porto - Guardia costiera dipende
funzionalmente  dal  Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali,  ai  sensi del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153,
per   l'esercizio   delle  funzioni  delegate  in  materia  di  pesca
marittima.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, il Corpo delle
capitanerie  di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le
sottoelencate funzioni:
a)  direzione,  vigilanza  e  controllo sulla filiera della pesca, ai
sensi dell'articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
b)  attivita' amministrativa in materia di pesca marittima sulla base
di  direttive  impartite  dal  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari  e  forestali,  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma 1, del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
c)  in  base  a  quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del citato
decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  153, centro di controllo
nazionale  della  pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le
Regioni  e  in  aderenza ai principi generali di cui all'articolo 118
della Costituzione;
d) vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle norme relative
alle  provvidenze  in  materia  di  pesca  previste  dalla  normativa
nazionale e comunitaria;
e)  verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di
prodotti ittici e biologici marini;
f)  partecipazione,  mediante personale specializzato, alle attivita'
di  verifica  sull'esatto  adempimento della normativa comunitaria in
materia  di  pesca,  in  base alla pianificazione, e alle discendenti
fasi operative, disposte dai competenti organi comunitari.
 
          Note all'art. 136:
             -   Il  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  153
          (Attuazione  della  L.  7  marzo 2003, n. 38, in materia di
          pesca marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          23 giugno 2004, n. 145.
             -  Il  testo dell'art. 21 della legge 14 luglio 1965, n.
          963  (Disciplina  della  pesca marittima), pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  14  agosto  1965,  n.  203, e' il
          seguente:
             «Art.  21  (Persone incaricate della vigilanza). - Salvo
          il disposto dell'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125 ,
          la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di
          essa  e  l'accertamento  delle  infrazioni alle leggi ed ai
          regolamenti  che  li  riguardano  sono  affidati,  sotto la
          direzione  dei  comandanti  delle  Capitanerie di porto, al
          personale  civile e militare della Amministrazione centrale
          e  periferica  della  marina  mercantile,  alle  guardie di
          finanza,  ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza
          ed  agli  agenti giurati di cui all'articolo seguente. Alle
          persone di cui al precedente comma e' riconosciuta, qualora
          gia'  ad  esse  non  competa,  la  qualifica di ufficiali o
          agenti   di  polizia  giudiziaria,  secondo  le  rispettive
          attribuzioni,  ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi
          dell'art.  221,  ultimo  comma,  del  Codice  di  procedura
          penale.».
             - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 26 maggio
          2004,  n.  153 (Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in
          materia  di  pesca  marittima),  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale del 23 giugno 2004, n. 145, e' il seguente:
             «Art.  7  (Vigilanza  sulla  pesca).  -  1.  L'attivita'
          amministrativa  legata  alla  vigilanza  e  controllo sulla
          pesca marittima e' esercitata dal Ministero delle politiche
          agricole   e  forestali  che  si  avvale  del  Corpo  delle
          capitanerie  di  porto, e dalle regioni, province e comuni,
          nel  rispetto  dei  principi  di cui all'articolo 118 della
          Costituzione.  2.  Il  Ministero delle politiche agricole e
          forestali, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle
          capitanerie  di  porto  quale centro di controllo nazionale
          della  pesca, coordina l'attivita' di cui al comma 1, sulla
          base degli indirizzi concertati con le regioni.».