Art. 1360
                             Rimprovero

1.  Il rimprovero e' una dichiarazione di biasimo con cui sono punite
le  lievi  trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o
la  recidiva  nelle  mancanze  per  le  quali puo' essere inflitto il
richiamo.
2.  Il  rimprovero  e'  inflitto  dalle autorita' di cui all'articolo
1396.
3.  Il  provvedimento  con  il  quale  e'  inflitta  la  punizione e'
comunicato  per  iscritto  all'interessato  ed  e'  trascritto  nella
documentazione personale.