Art. 1361 
                              Consegna 
 
1. Con la consegna sono punite: 
a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti  dall'articolo
751 del regolamento; 
b) la recidiva nelle mancanze; 
c) piu'  gravi  trasgressioni  alle  norme  della  disciplina  e  del
servizio. 
2. Il  provvedimento  con  il  quale  e'  inflitta  la  punizione  e'
comunicato  per  iscritto  all'interessato  ed  e'  trascritto  nella
documentazione personale. 
3. Il provvedimento  e'  esecutivo  dal  giorno  della  comunicazione
verbale all'interessato. 
4. I militari di truppa coniugati, i sottufficiali  e  gli  ufficiali
che usufruiscono di alloggio  privato  sono  autorizzati  a  scontare
presso tale alloggio la punizione di consegna.