Art. 1362
                         Consegna di rigore

1.  La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente
indicate nell' articolo 751 del regolamento.
2.  Il proprio alloggio di cui all'articolo 1358, comma 5 puo' essere
sia quello privato sia quello di servizio.
3.  Il comandante di corpo puo' far scontare, per particolari ragioni
di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente
militare  anche  al  personale  provvisto  di  alloggio  privato o di
servizio.
4.  Il  superiore  che  ha inflitto la punizione puo' disporre che la
consegna  di  rigore  venga scontata con le stesse modalita' previste
per la consegna, se lo richiedono particolari motivi di servizio.
5.  I  locali  destinati  ai  puniti  di  consegna  di  rigore  hanno
caratteristiche  analoghe  a  quelle degli altri locali della caserma
adibiti ad alloggio.
6.   Il  controllo  dell'esecuzione  della  sanzione  e'  affidato  a
superiori  o  pari  grado  del  punito  ed  e'  esercitato secondo le
disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:
a)  fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non
ritenga  di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo
260 c.p.m.p.;
b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale
e' stato instaurato un procedimento disciplinare.
8.  Il  provvedimento  relativo  alla  punizione e' subito comunicato
verbalmente  all'interessato  e  successivamente  notificato mediante
comunicazione   scritta.  Esso  e'  trascritto  nella  documentazione
personale.
9.  Il  provvedimento  e'  esecutivo  dal  giorno della comunicazione
verbale all'interessato.
 
          Nota all'art. 1362:
             -  Il  testo dell'art. 260 del codice penale militare di
          pace e' il seguente:
             «Art.  260.  (Richiesta  di  procedimento).  -  I  reati
          preveduti  dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
          109,  110,  111,  112,  115, 116, secondo comma, 117, terzo
          comma,  e  167,  terzo  comma  sono  puniti a richiesta del
          ministro  da  cui dipende il militare colpevole; o, se piu'
          sono  i  colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a
          richiesta  del  ministro  da cui dipende il piu' elevato in
          grado, o, a parita' di grado, il piu' anziano.
             I  reati,  per i quali la legge stabilisce la pena della
          reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e
          quello  preveduto  dal n. 2 dell'articolo 171 sono puniti a
          richiesta   del  comandante  del  corpo  o  di  altro  ente
          superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se piu'
          sono  i  colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze
          armate  diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende
          il militare piu' elevato in grado, o a parita' di grado, il
          superiore in comando o il piu' anziano.
             Agli effetti della legge penale militare, per i militari
          non  appartenenti  al  [regio]  esercito, al comandante del
          corpo  e'  sostituito  il  comandante  corrispondente delle
          altre forze armate dello Stato.
             Nei  casi  preveduti  dal  secondo e dal terzo comma, la
          richiesta  non  puo'  essere piu' proposta, decorso un mese
          dal  giorno,  in cui l'autorita' ha avuto notizia del fatto
          che costituisce il reato.
             Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma:
              1.  se il colpevole non e' militare, alla richiesta del
          ministro   indicato   nel  primo  comma  e'  sostituita  la
          richiesta  del  ministro  della  forza  armata  alla  quale
          appartiene   il  comando  dell'unita'  (5)  presso  cui  e'
          costituito   il   tribunale  militare  competente;  e  alla
          richiesta   del  comandante  del  corpo  e'  sostituita  la
          richiesta   del   comandante  dell'unita',  presso  cui  e'
          costituito il tribunale militare competente;
              2.  se  piu'  sono  i colpevoli e alcuno di essi non e'
          militare,   la  richiesta  di  procedimento  a  carico  del
          militare  colpevole  si  estende alle persone estranee alle
          forze armate dello Stato, che sono concorse nel reato.».