Art. 1365 Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo 1. Ogni militare puo' presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, se sopravvengono nuove prove tali da far ritenere applicabile una sanzione minore o dichiarare il proscioglimento dall'addebito. 2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione ne' i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dall'articolo 1366. 3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorita' che ha emesso il provvedimento. 4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorita' adita ai sensi del comma 3, il militare puo' proporre ricorso gerarchico ai sensi dell'articolo 1366.