Art. 1365
       Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo

1. Ogni militare puo' presentare, in qualunque tempo, istanza scritta
tendente   a   ottenere   il   riesame  della  sanzione  disciplinare
inflittagli,  se  sopravvengono  nuove  prove  tali  da  far ritenere
applicabile  una  sanzione  minore  o  dichiarare  il proscioglimento
dall'addebito.
2.  L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione ne'
i  termini  per  la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento
disciplinare previsti dall'articolo 1366.
3.  L'istanza  deve  essere  diretta,  in via gerarchica, alla stessa
autorita' che ha emesso il provvedimento.
4.   Avverso   la   decisione   sull'istanza   di   riesame   emanata
dall'autorita'  adita ai sensi del comma 3, il militare puo' proporre
ricorso gerarchico ai sensi dell'articolo 1366.