Art. 1366
    Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo

1.   Il  superiore,  per  il  cui  tramite  va  proposto  il  ricorso
gerarchico,  deve  inoltrarlo  sollecitamente senza pareri o commenti
all'autorita'  gerarchica  immediatamente  superiore  a quella che ha
inflitto la sanzione di corpo.