Art. 1368
     Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo

1.  L'autorita'  che  ha  inflitto la sanzione della consegna o della
consegna  di  rigore  puo'  sospenderne  l'esecuzione,  per  il tempo
strettamente  necessario,  sia  per  concrete  e motivate esigenze di
carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio.
2.  Il Ministro della difesa, in occasione di particolari ricorrenze,
ha facolta' di condonare collettivamente le sanzioni della consegna e
della  consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facolta' e'
concessa  al  Capo  di  stato  maggiore  di Forza armata o Comandante
generale  per  la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione
della festa del corpo stesso.
3.  Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli
atti matricolari o personali.