Art. 137 
         Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri 
 
  1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia  costiera  svolge,
nell'ambito  delle  attribuzioni  di  polizia  giudiziaria   previste
dall'articolo 1235 del codice della  navigazione  e  da  altre  leggi
speciali, nonche' ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del  codice  di
procedura penale, le sottoelencate funzioni, riconducibili nelle piu'
generali competenze di altri ministeri: 
    a)  esercita  l'attivita'   di   polizia   stradale,   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 3, lettera f),  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285; 
    b) presta, ai sensi dell'articolo  11  della  legge  24  febbraio
1992, n.  225,  nell'ambito  della  struttura  permanente  presso  il
Dipartimento della protezione civile,  la  necessaria  collaborazione
operativa per la pianificazione e  la  gestione  delle  emergenze  in
mare; 
    c) concorre nell'attivita' di contrasto al traffico  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli  5  e
99 del decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.
309; 
    d)  concorre   nell'attivita'   di   contrasto   all'immigrazione
illegale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge
30 luglio 2002, n. 189; 
    e) concorre alla vigilanza finalizzata all'individuazione e  alla
salvaguardia  dei  beni   del   patrimonio   storico,   artistico   e
archeologico,  con  particolare  riguardo  ai  reperti   archeologici
sommersi; 
    f) attua le competenze a esso demandate in materia di  disciplina
del collocamento della gente di mare. 
 
          Note all'art. 137:
             -  Il  testo dell'art. 1235 del codice della navigazione
          e' il seguente:
             «Art. 1235 (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria).
          -  Agli  effetti  dell'articolo 221 del codice di procedura
          penale   sono   ufficiali  di  polizia  giudiziaria:  1.  i
          comandanti,  gli  ufficiali  del corpo delle capitanerie di
          porto, gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi
          appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del
          corpo   equipaggi   militari  marittimi  appartenenti  alla
          categoria  servizi  portuali,  i  direttori e i delegati di
          aeroporto,  i  delegati  di  campo  di fortuna, riguardo ai
          reati  previsti  dal  presente  codice, nonche' riguardo ai
          reati  comuni  commessi  nel  porto o nell'aeroporto, se in
          tali  luoghi  mancano  uffici  di pubblica sicurezza. Negli
          aeroporti  in  cui  non ha sede un direttore di aeroporto o
          non  risiede  alcun  delegato,  le funzioni di ufficiale di
          polizia   giudiziaria   sono  attribuite  al  direttore  di
          aeroporto nella cui circoscrizione l'aeroporto e' compreso;
          2.  i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai
          reati  commessi  a  bordo  in corso di navigazione, nonche'
          riguardo  agli  atti di polizia giudiziaria ordinati e alle
          delegazioni   disposte  dall'autorita'  giudiziaria;  3.  i
          consoli,  riguardo  ai  reati  previsti  da  questo  codice
          commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati
          dalla legge consolare; 4. i comandanti delle navi da guerra
          nazionali   per   gli   atti   che  compiono  su  richiesta
          dell'autorita'  consolare o, in caso di urgenza, di propria
          iniziativa.  I  comandanti stessi vigilano sia in alto mare
          sia  nelle  acque territoriali di altro Stato sulla polizia
          giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
          Sono  agenti  di  polizia  giudiziaria,  riguardo  ai reati
          previsti  dal  presente  codice,  nonche' riguardo ai reati
          comuni  commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici
          di  pubblica  sicurezza,  i  sottocapi  e  comuni del corpo
          equipaggi  militari  marittimi  appartenenti alla categoria
          servizi portuali. Assumono le funzioni di agenti di polizia
          giudiziaria  i  sottocapi  e  comuni di altre categorie del
          corpo  equipaggi  militari  marittimi  destinati  presso le
          capitanerie   di   porto   e  uffici  marittimi  minori,  i
          funzionari   e   gli   agenti   dell'amministrazione  della
          navigazione  interna,  i  funzionari  e  gli  agenti  degli
          aeroporti  statali  e privati, in seguito alla richiesta di
          cooperazione   da   parte   degli   ufficiali   di  polizia
          giudiziaria.  Sono,  inoltre, agenti di polizia giudiziaria
          gli  agenti  degli  uffici  di  porto  ovvero  di aeroporto
          statale o privato in servizio di ronda.».
             -  Il  testo  del  comma 3, lettera f), dell'art. 12 del
          decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
          della  strada),  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  18  maggio  1992,  n.  114, e' il
          seguente:
             «3.  La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso  delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
          previo  superamento  di  un esame di qualificazione secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
              a)-e) (omissis);
              f)  dai  militari del Corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.».
             -  Per  l'articolo  11  della legge 24 febbraio 1992, n.
          225, si vedano le note all'articolo 92.
             - Il testo dell'art. 5 del Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza), nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale del 31 ottobre 1990, n. 255, e' il seguente e' il
          seguente:
             «Art.  5  (Controllo  e vigilanza). - 1. Per l'esercizio
          del  controllo e della vigilanza il Ministero della sanita'
          si    avvale    normalmente    dei   nuclei   specializzati
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza,  della
          Guardia  di  finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi
          urgenti,  di  qualsiasi  ufficiale  e  agente  della  forza
          pubblica.  Per  quanto  riguarda  il controllo sulle navi e
          sugli  aeromobili l'azione e' coordinata con le capitanerie
          di porto o con i comandi di aeroporto.».
             - Per l'articolo 99 dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990,
          si vedano le note all'articolo 111.
             -  Il  testo del comma 1, lettera d), dell'art. 11 della
          legge  30  luglio  2002, n. 189 (Modifica alla normativa in
          materia   di  immigrazione  e  di  asilo),  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto
          2002, n. 199, e' il seguente:
             «1.  All'articolo  12  del testo unico di cui al decreto
          legislativo  n.  286  del  1998, sono apportate le seguenti
          modificazioni:
              d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
             “9-bis.  La  nave italiana in servizio di polizia,
          che  incontri  nel mare territoriale o nella zona contigua,
          una  nave,  di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
          adibita  o  coinvolta  nel  trasporto illecito di migranti,
          puo'  fermarla,  sottoporla  ad  ispezione  e,  se  vengono
          rinvenuti  elementi  che confermino il coinvolgimento della
          nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
          stessa in un porto dello Stato.
             9-ter.  Le navi della Marina militare, ferme restando le
          competenze  istituzionali  in  materia di difesa nazionale,
          possono  essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
          cui al comma 9-bis.
             9-quater.  I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
          esercitati  al di fuori delle acque territoriali, oltre che
          da  parte  delle navi della Marina militare, anche da parte
          delle  navi  in  servizio di polizia, nei limiti consentiti
          dalla  legge,  dal  diritto  internazionale  o  da  accordi
          bilaterali  o  multilaterali,  se la nave batte la bandiera
          nazionale  o  anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
          di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
             9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della
          Marina militare nonche' quelle di raccordo con le attivita'
          svolte  dalle  altre  unita'  navali in servizio di polizia
          sono  definite  con  decreto interministeriale dei Ministri
          dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
          delle infrastrutture e dei trasporti.
             9-sexies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  9-bis e
          9-quater  si  applicano, in quanto compatibili, anche per i
          controlli concernenti il traffico aereo”.».