Art. 1370 
          Contestazione degli addebiti e diritto di difesa 
 
1.  Nessuna  sanzione  disciplinare  puo'   essere   inflitta   senza
contestazione degli addebiti e  senza  che  sono  state  acquisite  e
vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato. 
2. Il militare inquisito e' assistito da un difensore da  lui  scelto
fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo  ente  o
Forza armata  nella  quale  egli  presta  servizio  o,  in  mancanza,
designato  d'ufficio.  Il  difensore  designato  d'ufficio  non  puo'
rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un  militare  non
puo' esercitare l'ufficio di difensore piu' di sei  volte  in  dodici
mesi. 
3. Il difensore: 
a) non puo' essere di grado superiore a quello del  presidente  della
commissione; 
b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di  cui  all'articolo
1380, comma 3; 
c) e' vincolato al segreto  d'ufficio  e  non  deve  accettare  alcun
compenso per l'attivita' svolta; 
d) non e' dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che
per il tempo necessario all'espletamento del mandato; 
e) non puo' essere punito per fatti che  rientrano  nell'espletamento
del mandato; 
f)  e'  ammesso  a  intervenire  alle  sedute  della  commissione  di
disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla seduta,  ne'  fa
constare di essere legittimamente impedito. 
4.  Successivamente  alla  nomina  del  difensore  le   comunicazioni
d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o
al suo difensore. 
5.  Il  militare  inquisito  puo'  chiedere  il  differimento   dello
svolgimento  del  procedimento  disciplinare  solo  se  sussiste   un
effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di  differimento  e'
dovuta a ragioni di salute: 
a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta  di  specifica
certificazione  sanitaria,  in  una  infermita'   tale   da   rendere
impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare; 
b) l'autorita'  disciplinare  puo'  recarsi  presso  l'inquisito  per
svolgere il procedimento  disciplinare,  se  tale  evenienza  non  e'
espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata
di tale accertamento. 
6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  non  si  applicano  ai
procedimenti disciplinari di corpo instaurati per  l'applicazione  di
una sanzione diversa dalla consegna di rigore.