Art. 1372
        Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare

1.  E'  consentito  l'esercizio  del potere di annullamento d'ufficio
degli  atti  del  procedimento  disciplinare riconosciuti illegittimi
dall'amministrazione  militare,  nei  limiti sanciti dall'articolo 21
nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Nota all'art. 1372:
             -  Il  testo  dell'art.  21-nonies, della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18
          agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
             «Art.   21-nonies  (Annullamento  d'ufficio).  -  1.  Il
          provvedimento    amministrativo    illegittimo   ai   sensi
          dell'articolo  21-octies  puo'  essere annullato d'ufficio,
          sussistendone  le  ragioni  di interesse pubblico, entro un
          termine  ragionevole  e  tenendo  conto degli interessi dei
          destinatari  e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
          emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
             2.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di convalida del
          provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.».