Art. 1373 
             Rinnovazione del procedimento disciplinare 
 
1. Annullati uno o piu' atti del procedimento disciplinare a  seguito
di  autotutela,  di  giudicato  amministrativo  ovvero   di   decreto
decisorio di ricorso straordinario, se non  e'  esclusa  la  facolta'
dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento
e non sono gia' decorsi, limitatamente alle sanzioni  di  stato,  gli
originari  termini  perentori,  il  nuovo  procedimento  riprende,  a
partire dal primo degli atti annullati,  nel  termine  perentorio  di
sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione  ha  avuto  piena
conoscenza  dell'annullamento  o   dalla   data   di   adozione   del
provvedimento di autotutela.