Art. 1377 
                          Inchiesta formale 
 
1.  L'inchiesta  formale  e'  il   complesso   degli   atti   diretti
all'accertamento di una  infrazione  disciplinare  per  la  quale  il
militare  puo'  essere  passibile  di  una  delle  sanzioni  indicate
all'articolo 1357. 
2. Le autorita' che hanno disposto l'inchiesta formale, in base  alle
risultanze della stessa: 
a) se ritengono che al militare deve o meno essere inflitta una delle
sanzioni disciplinari indicate nell' articolo 1357, comma 1,  lettere
a) e b), ne fanno proposta al Ministro della difesa; 
b) se ritengono che al militare possono essere inflitte  le  sanzioni
disciplinari indicate all'articolo 1357, comma 1, lettere c) e d)  ne
ordinano il deferimento a una commissione di disciplina. 
3. Il Ministro della difesa puo', in ogni caso  e  nei  confronti  di
qualsiasi militare, ordinare direttamente una inchiesta formale. 
4.  Il  Ministro  della  difesa  puo'  sempre   disporre,   all'esito
dell'inchiesta formale, il deferimento del militare a una commissione
di disciplina. 
5. Per  gli  ufficiali  l'accettazione  delle  dimissioni  dal  grado
estingue  l'azione  disciplinare,  se  non  e'  stata  in  precedenza
disposta la sospensione precauzionale dal servizio.