Art. 1378 
         Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta formale 
 
1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale  spetta
alle seguenti autorita' militari: 
a) al Ministro della difesa se si tratti di: 
1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti; 
2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e  reparti  di
altra Forza armata; 
3) piu' ufficiali  corresponsabili  della  stessa  Forza  armata,  ma
dipendenti da autorita' diverse; 
4) militari corresponsabili  appartenenti  a  Forze  armate  diverse,
anche quando ricorre l'ipotesi di connessione  tra  i  fatti  a  loro
ascritti; 
b) al Capo di stato maggiore della difesa nei confronti del personale
militare dipendente dell'area tecnico-operativa; 
c) al Segretario generale della difesa, se  militare,  nei  confronti
del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa  e
tecnico-industriale; 
d) ai Capi di stato maggiore, se  si  tratti  di  personale  militare
dipendente in servizio nella  corrispondente  Forza  armata,  se  non
provvede l'autorita' di cui alla lettera f); 
e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: 
1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; 
2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono  le  autorita'
di cui alle lettere h) e i); 
f)  ai  rispettivi  alti  comandanti  di  Forza  armata,  di  livello
gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi  corrispondenti,
per gli  ufficiali,  i  sottufficiali  e  i  volontari  dell'Esercito
italiano, della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare,  in
servizio; in caso diverso o se manca tale dipendenza,  ai  comandanti
territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo  d'armata
e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo  di  residenza
dell'interessato; 
g)  al  comandante  militare   competente   a   provvedere   per   il
sottufficiale o il volontario piu' elevato in grado o  piu'  anziano,
se vi e' corresponsabilita'  tra  sottufficiali  della  stessa  Forza
armata dipendenti da  comandanti  militari  diversi  o  residenti  in
territori di competenza di diversi comandanti militari  territoriali,
tra quelli sopra considerati; 
h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari  a
generale di corpo d'armata, per  gli  ispettori  e  i  sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri  in  servizio,  o  in  caso  diverso  o  in
mancanza di tale dipendenza, ai comandanti  territoriali  di  livello
gerarchico pari a generale di corpo d'armata  competenti  in  ragione
del luogo di residenza dell'interessato; 
i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e  carabinieri
in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale  dipendenza,  al
comandante territoriale di corpo competente in ragione del  luogo  di
residenza dell'interessato. In caso di  corresponsabilita'  tra  piu'
appuntati e carabinieri provvede il  comandante  di  corpo  del  piu'
elevato in grado o del piu' anziano. In  caso  di  corresponsabilita'
con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera
g).