Art. 1378 Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta formale 1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorita' militari: a) al Ministro della difesa se si tratti di: 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti; 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata; 3) piu' ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata, ma dipendenti da autorita' diverse; 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti; b) al Capo di stato maggiore della difesa nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-operativa; c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; d) ai Capi di stato maggiore, se si tratti di personale militare dipendente in servizio nella corrispondente Forza armata, se non provvede l'autorita' di cui alla lettera f); e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: 1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; 2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorita' di cui alle lettere h) e i); f) ai rispettivi alti comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in servizio; in caso diverso o se manca tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato; g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o il volontario piu' elevato in grado o piu' anziano, se vi e' corresponsabilita' tra sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati; h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato; i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilita' tra piu' appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del piu' elevato in grado o del piu' anziano. In caso di corresponsabilita' con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).