Art. 138 
                 Profili organizzativi e funzionali 
 
1. L'esercizio a livello centrale e periferico, da  parte  del  Corpo
delle capitanerie di porto, delle competenze  di  cui  agli  articoli
134, 135, 136 e 137, avviene mediante  le  proprie  risorse  umane  e
strumentali. 
2. Il Corpo delle  capitanerie  di  porto  e'  soggetto  alle  misure
organizzative e funzionali adottate ai  sensi  dell'articolo  26  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2009, n. 14, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi che vi sono enunciati. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010,  n.
126 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 138: 
             - Il testo dell'art. 26 del  decreto-legge  30  dicembre
          2008, n. 207 (Proroga di termini previsti  da  disposizioni
          legislative   e    disposizioni    finanziarie    urgenti),
          convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27  febbraio
          2009, n. 14, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31
          dicembre 2008, n. 304, e' il seguente: 
             «Art. 26 (Proroghe convenzioni Tirrenia). - 1. Entro  il
          31 dicembre 2010, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
          della  finanza  pubblica,  ed   al   fine   di   proseguire
          l'adeguamento dell'assetto organizzativo e  funzionale  del
          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo
          da renderlo conforme alle nuove  esigenze  derivanti  dalla
          completa  liberalizzazione  del  settore   del   cabotaggio
          marittimo  nonche'  al  mutato   quadro   ordinamentale   e
          conseguire  obiettivi  di  razionalizzazione   e   maggiore
          efficienza  operativa,  su  proposta  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai
          sensi dell' articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa  per  quanto
          di competenza, si provvede: 
              a) alla redazione di un testo unico delle  disposizioni
          concernenti i compiti e le  funzioni  attribuiti  al  Corpo
          dalle disposizioni normative vigenti al fine di  realizzare
          una semplificazione, razionalizzazione e snellimento  delle
          stesse; 
              b) ad adeguare la struttura  organizzativa  centrale  e
          periferica del Corpo al nuovo quadro  istituzionale  e  dei
          rapporti per delineare un assetto rispondente  ai  maggiori
          impegni soprattutto in materia di  sicurezza  marittima  in
          ambito dell'Unione europea ed  internazionale  nonche'  per
          realizzare una corrispondenza  con  i  livelli  di  governo
          regionale  e,  a  tal  fine,  ripartire  le   funzioni   di
          coordinamento,  ispettive  e  di   controllo,   svolte   da
          strutture regionali ed interregionali del Corpo  da  quelle
          operative  di  vigilanza  e  controllo  e   amministrative,
          attribuite  alle  Capitanerie  di  porto  e   agli   uffici
          dipendenti; 
              c) ad adeguare l'assetto  ordinativo  ai  vari  livelli
          gerarchici e  degli  organici  per  accrescere  l'efficacia
          dell'organizzazione  centrale  e  periferica   del   Corpo,
          privilegiando la sua componente operativa,  allo  scopo  di
          potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza  in
          mare e nei porti anche mediante flessibilita' organizzativa
          sottesa ad  esigenze  operative,  da  conseguire  con  atti
          amministrativi.».