Art. 1382
          Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali

1.  La  commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a
tenente  colonnello,  o  gradi  corrispondenti,  si compone di cinque
ufficiali  della  stessa  Forza  armata cui appartiene il giudicando,
tutti  in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito
dal giudicando medesimo.
2.  Il  presidente  non puo' essere di grado inferiore a colonnello o
grado  corrispondente  e,  se  il  giudicando e' tenente colonnello o
grado   corrispondente,  il  presidente  non  puo'  essere  di  grado
inferiore a generale di brigata o grado corrispondente.
3. Il presidente, deve appartenere:
a)  a  una  qualsiasi  delle  Armi  per  gli  ufficiali dell'Esercito
italiano;
b)  al  Corpo  di  stato  maggiore,  per  gli  ufficiali della Marina
militare;
c) al ruolo naviganti, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare;
d) al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
4.  I  membri  in  relazione  all'Arma,  al  Corpo  o  al  ruolo  del
giudicando, sono scelti:
a) per l'Esercito italiano:
1)  promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi, per gli appartenenti
ai ruoli delle Armi;
2)  in  numero di due, promiscuamente, tra gli ufficiali delle Armi e
in  numero  di  due  tra  gli  ufficiali  del  Corpo  o  del ruolo di
appartenenza, per gli altri ufficiali;
b) per la Marina militare:
1)   tra   gli  ufficiali  del  Corpo  di  stato  maggiore,  per  gli
appartenenti al medesimo Corpo;
2)  in  numero  di due dal Corpo di stato maggiore e in numero di due
dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
c) per l'Aeronautica militare:
1)  tra  gli  ufficiali  del ruolo naviganti, per gli appartenenti al
medesimo ruolo;
2)  in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo
o dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
d) per l'Arma dei carabinieri:
1)  tra  gli  ufficiali  del  ruolo  normale, per gli appartenenti al
medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di
appartenenza, per gli altri ufficiali.
5.  L'ufficiale  meno  elevato  in  grado  o  meno  anziano assume le
funzioni di segretario.