Art. 1385
Commissioni  di  disciplina per militari appartenenti a diverse Forze
                               armate

1. Per la formazione della commissione di disciplina a carico di piu'
militari appartenenti a Forze armate diverse, il presidente e' tratto
dalla  Forza  armata  cui  appartiene il piu' elevato in grado o piu'
anziano.
2. Per la scelta degli altri quattro membri:
a)  se  il  numero  dei  giudicandi e' di due, tre membri sono tratti
dalla  Forza  armata  cui  appartiene il meno elevato in grado o meno
anziano  e  un  membro e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il
presidente;
b)  se  il  numero  dei  giudicandi  e'  superiore  a  due,  ed  essi
appartengano  a  due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza
armata  cui  appartiene  il  giudicando  meno elevato in grado o meno
anziano  e  uno  e'  tratto  dalla  Forza  armata  cui  appartiene il
presidente. Nel caso che il piu' elevato in grado o piu' anziano e il
meno  elevato  in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza
armata,  per  la  scelta dei membri sara' considerato meno elevato in
grado   il   giudicando   di  minor  grado  o  di  minore  anzianita'
appartenente  alla  Forza  armata diversa da quella cui appartiene il
presidente;
c)   se  il  numero  dei  giudicandi  e'  superiore  a  due  ed  essi
appartengano  a  tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna
delle   due   Forze  armate  diverse  da  quella  cui  appartiene  il
presidente;
d)  se  i  giudicandi  appartengono  a  piu'  di  tre Forze armate si
prevedono  due  componenti  per Forza armata e il membro della stessa
Forza  armata  del presidente deve essere l'ufficiale meno elevato in
grado o meno anziano.