Art. 1386
                             Ricusazione

1. Il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina
ha  diritto  di  ricusare per una sola volta uno o due dei componenti
della commissione, se quest'ultima e' composta rispettivamente da tre
o  da  cinque  membri. La ricusazione non deve essere motivata e deve
essere  presentata  entro  due  giorni dalla data della comunicazione
della convocazione della commissione di disciplina.
2. I componenti ricusati sono sostituiti.