Art. 1387
            Convocazione della commissione di disciplina

1.  La commissione di disciplina e' convocata dall'autorita' che l'ha
formata.
2.   Detta   autorita'   da'   comunicazione   scritta  dell'avvenuta
convocazione  al  militare  inquisito o al suo difensore e trasmette,
contemporaneamente,  ai  componenti  della  commissione  l'ordine  di
convocazione  e  al  presidente  gli atti dell'inchiesta, tra i quali
sono comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.
3.  La  commissione  di  disciplina  si  riunisce  nel luogo indicato
nell'ordine di convocazione.
4. Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione
in tal senso, invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.
5.  Redatta  la dichiarazione scritta di cui al comma 4 e ricevute le
dichiarazioni  scritte  degli  altri  membri  della  commissione,  il
presidente  fissa, almeno venti giorni prima, il giorno e l'ora della
riunione   e   invita   per  iscritto  il  militare  sottoposto  alla
commissione di presentarsi, con l'avvertenza che:
a) egli ha facolta' di intervenirvi, con l'assistenza di un ufficiale
difensore,  per  svolgere  oralmente  le  proprie  difese  e  di  far
pervenire  alla commissione, almeno cinque giorni prima della seduta,
eventuali scritti o memorie difensive;
b)  se  alla  data stabilita non si presentera' ne' fara' constare di
essere legittimamente impedito, si procedera' in sua assenza.