Art. 1389 
                 Decisione del Ministro della difesa 
 
1. Il Ministro della difesa: 
a) puo' discostarsi,  per  ragioni  umanitarie,  dal  giudizio  della
commissione di disciplina a favore del militare; 
b) se ritiene, per gravi ragioni di  opportunita',  che  deve  essere
inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero  la
cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola  volta,
la convocazione di una diversa commissione di  disciplina,  ai  sensi
dell'articolo 1387; in tale caso il  procedimento  disciplinare  deve
concludersi nel termine perentorio di 60 giorni.