Art. 1390
              Norme per i militari residenti all'estero

1.   Agli   effetti   dell'instaurazione   dell'inchiesta  formale  e
dell'eventuale   deferimento   al   giudizio   della  commissione  di
disciplina,  per  il  militare residente all'estero si considera come
residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.
2.  L'istanza  di  ricusazione  puo'  essere  presentata dal militare
residente  all'estero  fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha
ricevuto comunicazione della convocazione della commissione.
3.  Il  militare residente all'estero che e' sottoposto a commissione
di disciplina, se ritiene di non potersi presentare alla seduta della
commissione,  ne  da'  partecipazione al presidente al quale puo' far
pervenire una memoria a difesa.