Art. 1390 Norme per i militari residenti all'estero 1. Agli effetti dell'instaurazione dell'inchiesta formale e dell'eventuale deferimento al giudizio della commissione di disciplina, per il militare residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica. 2. L'istanza di ricusazione puo' essere presentata dal militare residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione della commissione. 3. Il militare residente all'estero che e' sottoposto a commissione di disciplina, se ritiene di non potersi presentare alla seduta della commissione, ne da' partecipazione al presidente al quale puo' far pervenire una memoria a difesa.