Art. 1392 
           Termini del procedimento disciplinare di stato 
 
  1.. Il procedimento disciplinare di stato  a  seguito  di  giudizio
penale, deve essere instaurato con la  contestazione  degli  addebiti
all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha
avuto conoscenza  integrale  della  sentenza  o  del  decreto  penale
irrevocabili,  che  lo  concludono,  ovvero  del   provvedimento   di
archiviazione. 
  2. Il procedimento disciplinare di stato a  seguito  di  infrazione
disciplinare  deve  essere  instaurato  con  la  contestazione  degli
addebiti all'incolpato,  entro  60  giorni  dalla  conclusione  degli
accertamenti preliminari, espletati  dall'autorita'  competente,  nei
termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero  19
e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento. 
  3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a  seguito  di
giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in  cui
l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o  del
decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero  del  provvedimento  di
archiviazione. 
  4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue  se  sono
decorsi novanta  giorni  dall'ultimo  atto  di  procedura  senza  che
nessuna ulteriore attivita' e' stata compiuta. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.