Art. 1393 
              Sospensione del procedimento disciplinare 
 
1. Se per il fatto addebitato al militare e' stata esercitata  azione
penale, ovvero e' stata disposta dall'autorita' giudiziaria una delle
misure  previste  dall'articolo  915,  comma   1,   il   procedimento
disciplinare non puo' essere  promosso  fino  al  termine  di  quello
penale o di prevenzione e, se gia' iniziato, deve essere sospeso. 
2. In caso di prosecuzione del procedimento  disciplinare,  si  tiene
conto del decorso dei termini perentori antecedente il  provvedimento
di sospensione.