Art. 1393 Sospensione del procedimento disciplinare 1. Se per il fatto addebitato al militare e' stata esercitata azione penale, ovvero e' stata disposta dall'autorita' giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non puo' essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se gia' iniziato, deve essere sospeso. 2. In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene conto del decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di sospensione.