Art. 1394
                      Ricostruzione di carriera

1. Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo
le disposizioni dettate dall'articolo 921, in caso di:
a) omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente
alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale;
b)  eccedenza  della  sospensione  precauzionale  sofferta rispetto a
quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare;
c)   annullamento   del  procedimento  disciplinare  non  seguito  da
rinnovazione;
d)  assoluzione  con  formula  ampia  a seguito di giudizio penale di
revisione.
2.  In presenza di domanda di ricostruzione della carriera presentata
dai familiari eredi del militare deceduto prima della conclusione del
giudizio  penale  o  del  procedimento disciplinare ovvero durante lo
svolgimento  del  procedimento di revisione penale, l'amministrazione
valuta,  in  contraddittorio  con i familiari eredi, la spettanza dei
benefici  economici  discendenti  dalla  eventuale  ricostruzione  di
carriera.