Art. 1397
           Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione

1.  Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale
non  e'  egli  stesso  competente  a infliggere la sanzione, deve far
constatare   la   mancanza   al   trasgressore,  procedere  alla  sua
identificazione   e   fare  rapporto  senza  ritardo  allo  scopo  di
consentire    una    tempestiva    instaurazione   del   procedimento
disciplinare.
2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento
di  fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il
rapporto  non  deve  contenere  proposte  relative alla specie e alla
entita' della sanzione.
3.  Se  il  superiore  che ha rilevato l'infrazione e il militare che
l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto e' inviato:
a)  direttamente  al  comandante  di  reparto, se comune a entrambi i
militari;
b)  per  via  gerarchica  al  comandante  del  corpo,  se trattasi di
militare di altro reparto.
4. Per il personale imbarcato il rapporto e' inviato al comando della
nave.
5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo
o  ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore
dipende;  se  egli si trova fuori dalla propria sede il rapporto deve
essere presentato, per l'inoltro, al locale comando di presidio.
6.  I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e
gli   ufficiali  di  grado  inferiore  investiti  delle  funzioni  di
comandante  di  corpo,  anche  se  di  Forza armata o di Corpo armato
diversi,  inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da
cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione.
7.  Se  l'infrazione indicata nel suddetto rapporto e' prevista tra i
comportamenti  punibili  con  la  consegna di rigore il comandante di
corpo e' obbligato a instaurare il procedimento disciplinare.