Art. 1399
           Procedure per infliggere la consegna di rigore

1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell'articolo 1400,
il  comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e
la commissione.
2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:
a)  contestazione  da  parte  del comandante di corpo o di ente degli
addebiti;
b)  esposizione  da  parte  dell'incolpato  delle  giustificazioni in
merito ai fatti addebitatigli;
c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;
d) intervento del militare difensore.
3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il
difensore,   sentita  la  commissione,  la  invita  a  ritirarsi  per
formulare  il  parere  di  competenza.  Se  non  vi  e' accordo tra i
componenti della commissione, il parere e' espresso a maggioranza.
4.  I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni
espresse nel proprio ambito.
5.  Il  parere  e'  reso noto verbalmente al comandante di corpo o di
ente entro il tempo massimo di due ore.
6. Il parere non e' vincolante.
7.  Il  comandante  di  corpo  o di ente deve rendere nota la propria
decisione  possibilmente  entro  lo  stesso  giorno.  La decisione e'
comunicata  senza  ritardo  all'interessato  anche  quando  non  sono
applicate sanzioni.
8.   Quando  previsto,  la  comunicazione  e'  effettuata  anche  per
iscritto.
9.  Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e
firma  apposito  verbale  nel  quale,  oltre  alla  motivazione della
decisione   e   al   parere  della  commissione,  sono  precisate  le
generalita'   dei   componenti   della  commissione  e  del  militare
difensore.