Art. 140
                Ispettorato per la sicurezza del volo

1.  L'Ispettorato  per la sicurezza del volo dipende direttamente dal
Capo   di   stato   maggiore  dell'Aeronautica  militare  e  coordina
l'investigazione,  al  fine  della  prevenzione,  sulle  cause  degli
incidenti di volo degli aeromobili di cui all'articolo 748 del codice
della navigazione.
2.  L'Ispettorato  e'  articolato  in  uffici, le cui competenze sono
stabilite   con   determinazione   del   Capo   di   stato   maggiore
dell'Aeronautica militare.
 
          Nota all'art. 140:
             - Il testo dell'art. 748 del codice della navigazione e'
          il seguente:
             «Art.   748   (Norme   applicabili).   -  Salva  diversa
          disposizione, non si applicano le norme del presente codice
          agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia
          dello  Stato  e  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          nonche'   agli   aeromobili   previsti   nel  quarto  comma
          dell'articolo 744.
             L'utilizzazione  degli aeromobili equiparati a quelli di
          Stato,  ai  sensi  degli articoli 744, quarto comma, e 746,
          comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa,
          nonche'  il  diritto  di priorita' nell'utilizzazione delle
          strutture aeroportuali.
             Lo  svolgimento  delle operazioni di volo da parte degli
          aeromobili  di  cui al primo comma e' effettuato garantendo
          un  adeguato  livello  di sicurezza, individuato secondo le
          speciali   regolamentazioni   adottate   dalle   competenti
          Amministrazioni  dello  Stato, nonche', per quanto riguarda
          gli  aeromobili  di  cui al quarto comma dell'articolo 744,
          d'intesa con l'ENAC.
             Le  norme  del  presente codice, salva diversa specifica
          disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli
          impianti  ed  alle infrastrutture appartenenti al Ministero
          della   difesa   ed  agli  altri  Ministeri  che  impiegano
          aeromobili di Stato di loro proprieta'.».