Art. 1400 Commissione di disciplina 1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale e' prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere di apposita commissione disciplinare. 2. La commissione: a) e' composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza; b) e' nominata dal comandante di corpo; c) e' presieduta dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano dei componenti a parita' di grado. 3. Se presso il corpo o l'ente non esistono, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari. 4. La commissione e' edotta delle generalita' dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati. 5. Nel caso in cui piu' militari hanno commesso la stessa mancanza la commissione e' unica. 6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.