Art. 1400
                      Commissione di disciplina

1.  Il  comandante  di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a
dover  giudicare  una infrazione per la quale e' prevista la sanzione
della  consegna  di  rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua
decisione, il parere di apposita commissione disciplinare.
2. La commissione:
a)  e'  composta  da tre militari, di cui due di grado superiore e un
pari grado del militare che ha commesso la mancanza;
b) e' nominata dal comandante di corpo;
c)  e'  presieduta  dal  piu' elevato in grado o dal piu' anziano dei
componenti a parita' di grado.
3.  Se  presso  il  corpo o l'ente non esistono, in tutto o in parte,
militari  del grado prescritto per la costituzione della commissione,
il  comandante  di  corpo  o  di ente richiede al comando o all'ente,
immediatamente  superiore  in  via  disciplinare,  l'indicazione  dei
citati militari.
4.  La commissione e' edotta delle generalita' dell'incolpato e degli
addebiti a lui contestati.
5. Nel caso in cui piu' militari hanno commesso la stessa mancanza la
commissione e' unica.
6.  Non  possono  far  parte  della  commissione  il superiore che ha
rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.