Art. 1406
                         Militari stranieri

1.  Le  decorazioni  dell'Ordine  Militare  d'Italia  possono  essere
concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro  della  difesa,  a militari stranieri benemeriti dello Stato
italiano per servizi resi in guerra.
2.   Agli   anzidetti   militari   non  e'  corrisposta  la  pensione
straordinaria di cui all'articolo 1921.