Art. 1406 Militari stranieri 1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra. 2. Agli anzidetti militari non e' corrisposta la pensione straordinaria di cui all'articolo 1921.