Art. 1412
                             Concessione

1.  Le  decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali,
per  compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza
mancare  al  dovere  e  all'onore, hanno affrontato scientemente, con
insigne  coraggio  e  con  felice  iniziativa,  un  grave e manifesto
rischio personale in imprese belliche.
2.  La  concessione  di  dette  decorazioni  ha  luogo solo se l'atto
compiuto  e' tale da poter costituire, sotto ogni aspetto, un esempio
degno di essere imitato.