Art. 1413
                    Concessione in tempo di pace

1.  Le  medaglie  d'oro,  d'argento,  di  bronzo  e la croce al valor
militare  possono  essere  concesse  anche  per  imprese di carattere
militare  compiute  in  tempo  di  pace,  se  in  esse  ricorrono  le
caratteristiche di cui all'articolo 1412.
2.  In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto a
ogni  impresa  strettamente  connessa  alle finalita' per le quali le
Forze  armate dello Stato sono istituite, qualunque sia la condizione
e la qualita' dell'autore.
3.  Se  l'impresa  tende  soltanto  a fini filantropici o tipicamente
professionali,  estranei  o  non strettamente connessi alle finalita'
per  le quali sono istituite le Forze armate dello Stato, si fa luogo
alla  concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore e'
un militare in servizio.