Art. 1413 Concessione in tempo di pace 1. Le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, se in esse ricorrono le caratteristiche di cui all'articolo 1412. 2. In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto a ogni impresa strettamente connessa alle finalita' per le quali le Forze armate dello Stato sono istituite, qualunque sia la condizione e la qualita' dell'autore. 3. Se l'impresa tende soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalita' per le quali sono istituite le Forze armate dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore e' un militare in servizio.